ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il disegno di legge è volto ad autorizzare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.
        La ratifica della Convenzione costituisce un passo ulteriore nella direzione della tutela effettiva di quanti subiscono pregiudizi a causa di episodi di corruzione.
        L'intervento favorisce l'attuazione, nei diversi Paesi contraenti, di un sistema omogeneo di tutela civile contro la corruzione.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge non presenta aspetti idonei a incidere sull'esistente quadro normativo vigente.
        In linea generale, dunque, si ritiene che la legislazione italiana sia già conforme al contenuto della Convenzione e che non siano pertanto necessarie modifiche della normativa ai fini dell'attuazione dei precetti vincolanti della medesima.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Il disegno di legge, come già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il disegno di legge ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

 

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2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        La nozione di «corruzione», di cui all'articolo 2 della Convenzione, appare avere riguardo ad un concetto lato corrispondente non solo alla nozione penalistica recepita negli articoli 318, 319 e 322 del codice penale, nella loro corrente recepita interpretazione, ma anche a quella di concussione di cui all'articolo 317 del medesimo codice, quantomeno sotto il profilo della «richiesta» (requesting), là dove la stessa si traduca nel costringere o indurre taluno, con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale, a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.
        Al riguardo occorre tenere conto che è in corso la procedura di ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la quale contiene analoga definizione della nozione di corruzione. È, dunque, in fieri un processo di adeguamento e di coordinamento della nozione di corruzione rinvenibile attualmente nel nostro ordinamento con quella tratteggiata in sede internazionale.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        Non figurano, nel progetto, riferimenti normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Tenuto conto del tipo di atto normativo (disegno di legge di autorizzazione alla ratifica), non vi sono ricorsi alla tecnica della novella.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        La natura del progetto non determina alcuna abrogazione.

 

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